{"id":814,"date":"2024-02-09T18:00:51","date_gmt":"2024-02-09T17:00:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.it9nov.it\/?page_id=814"},"modified":"2024-02-09T19:04:16","modified_gmt":"2024-02-09T18:04:16","slug":"antenne-condominiali-e-sentenze","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.it9nov.it\/index.php\/antenne-condominiali-e-sentenze\/","title":{"rendered":"Antenne Condominiali e Sentenze"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"814\" class=\"elementor elementor-814\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c3c8321 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"c3c8321\" data-element_type=\"container\" data-settings=\"{&quot;container_type&quot;:&quot;flex&quot;,&quot;content_width&quot;:&quot;boxed&quot;}\" data-core-v316-plus=\"true\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0c488b0 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"0c488b0\" data-element_type=\"container\" data-settings=\"{&quot;content_width&quot;:&quot;full&quot;,&quot;container_type&quot;:&quot;flex&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-68fadab elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"68fadab\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.19.0 - 07-02-2024 *\/\n.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}<\/style><h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Autore Ing. Arturo d'Aprile - IK7JWY<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c9c11ba elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"c9c11ba\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.19.0 - 07-02-2024 *\/\n.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=\".svg\"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"640\" height=\"428\" src=\"https:\/\/www.it9nov.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DSC_1129-1024x684.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-854\" alt=\"Condominio\" srcset=\"https:\/\/www.it9nov.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DSC_1129-1024x684.jpg 1024w, https:\/\/www.it9nov.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DSC_1129-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.it9nov.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DSC_1129-768x513.jpg 768w, https:\/\/www.it9nov.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DSC_1129-1536x1025.jpg 1536w, https:\/\/www.it9nov.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DSC_1129-2048x1367.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0efd1af elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0efd1af\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.19.0 - 07-02-2024 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t<p align=\"center\"><span class=\"Stile4\">Antenne Condominiali e Sentenze <\/span><\/p>\n<p><strong>a)<\/strong> Inquinamento elettromagnetico (telefonia cellulare);<br><strong>b)<\/strong> Installazione;<br><strong>c)<\/strong> Manutenzione;<br><strong>d)<\/strong> Ponte radio;<br><strong>e) <\/strong>Ricetrasmittenti;<br><strong>f)<\/strong> Sul balcone di un appartamento.<br><strong>g)<\/strong> Installazione su tetti di edifici<\/p>\n<table width=\"244\" align=\"center\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"234\" height=\"107\"><br><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p align=\"left\"><strong>h) <\/strong><a href=\"http:\/\/www.radiogiornale.org\/111to120\/Radiogiornale%20__115%202004.htm\">COMUNE CONTRO RADIOAMATORE <\/a><\/p>\n<p><span class=\"Stile2\"><strong>Installazione antenna per radioamatore non e&#8217; soggetta a concessione edilizia<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong><em>TAR Piemonte sentenza 21\/12\/2002 n. 2156<\/em><\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;installazione di una antenna per radioamatore costituisce un&#8217;opera che non importa attivit\u00e0 di trasformazione del territorio ed \u00e8 priva quindi di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l&#8217;impianto. <br>E&#8217; questo il principio enunciato dal Tar Piemonte che ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro l&#8217;ordinanza del Comune che gli aveva ordinato la demolizione dell&#8217;antenna e del traliccio per stazione di radioamatore. &#8211; In tal senso anche C.d.S. V 642 del 15-12-1986, Tar Piemonte 163 del 16-4-1993, C.d.S. V 1283 del 7-9-1995 e Tar Piemonte sez. I 10.05.2000 n\u00b0 5933 &#8211;<\/p>\n<h1 align=\"center\">Le antenne nel condominio<\/h1>\n<p>Gli articoli 232 e 397 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni) regolano l&#8217;installazioni di antenne nel condominio e sostituiscono in parte la legge 6 maggio 1940, n. 554 (&#8220;Disciplina dell&#8217;uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche&#8221;).<\/p>\n<p><strong>D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Art. 232. Limitazioni legali<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle propriet\u00e0 pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove nonsiano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.<\/li>\n<li>Il proprietario o il condominio non pu\u00f2 opporsi all&#8217;appoggio di antenne, di sostegni, nonch\u00e9 al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell&#8217;immobile di sua propriet\u00e0 occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.<\/li>\n<li>I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.<\/li>\n<li>Il proprietario \u00e8 tenuto a sopportare il passaggio nell&#8217;immobile di sua propriet\u00e0 del personale dell&#8217;esercente il servizio che dimostri la necessit\u00e0 di accedervi per l&#8217;installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.<\/li>\n<li>Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non \u00e8 dovuta alcuna indennit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Art. 397 &#8211; Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione <\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro propriet\u00e0 di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell&#8217;immobile stesso.<\/li>\n<li>Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della propriet\u00e0, secondo la sua destinazione, n\u00e9 arrecare danno alla propriet\u00e0 medesima o a terzi.<\/li>\n<li>Si applicano all&#8217;installazione delle antenne l&#8217;art. 232, nonch\u00e9 il secondo comma dell&#8217;art. 237.<\/li>\n<li>Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.<\/li>\n<li>Il regolamento pu\u00f2 prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettriciad uso privato. In tale ipotesi \u00e8 dovuta al proprietario un&#8217;equa indennit\u00e0 che, in mancanza di accordo fra le parti, sar\u00e0 determinata dall&#8217;Autorit\u00e0 giudiziaria.<\/li>\n<\/ol>\n<hr align=\"center\" width=\"500\">\n<p><strong>d)<\/strong> Ponte radio<\/p>\n<p>In materia di radiodiffusione, il reato di cui all\u2019art. 195, secondo comma, D.P.R. n. 156\/1973, che si riferisce soltanto all\u2019installazione o all\u2019esercizio senza concessione di un impianto, non \u00e8 configurabile in relazione all\u2019installazione di un semplice &#8220;ponte radio&#8221;, che non pu\u00f2 certamente considerarsi autonomo impianto di radiodiffusione, essendo un semplice &#8220;collegamento di telecomunicazione&#8221; per migliorare il segnale in un determinato bacino di utenza.<br><strong>* Cass. pen., sez. III, 19 maggio 1997, n. 1653 (cc. 10 aprile 1997), Calcante.<\/strong><\/p>\n<p><strong>e)<\/strong> Ricetrasmittenti<\/p>\n<p>Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualit\u00e0 di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un\u2019antenna ricetrasmittente su porzione di propriet\u00e0 altrui o condominiale, nei limiti in cui ci\u00f2 non si traduca in un\u2019apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilit\u00e0 di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un\u2019espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della legge 6 maggio 1940 n. 554 e del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell\u2019installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facolt\u00e0 compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall\u2019art. 21 della Costituzione, e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facolt\u00e0 vanno riconosciuti anche nell\u2019analogo caso delle antenne da radioamatore.<br><strong>* Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 1983, n. 7418, Rudelli c. Cerina<\/strong><\/p>\n<p>Il titolare del diritto di installazione di un\u2019antenna ricetrasmittente pu\u00f2 legittimamente rinunciare a determinate modalit\u00e0 di esercizio di tale diritto. Per essere valida, la suddetta rinuncia deve essere manifestazione di una libera e cosciente determinazione della volont\u00e0 di disporre del proprio diritto, nonch\u00e9 risultare da espressioni incontrovertibili rivelatrici di un intento chiaro in tal senso. (Fattispecie in ordine a clausole, contenute in un contratto di locazione, relative alle modalit\u00e0 di uso di un\u2019antenna radioamatoriale installata sul tetto dell\u2019immobile locato).<br><strong>* Trib. civ. Milano, 15 dicembre 1997, Sfreddo e. Campeotto.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019impedimento all\u2019esercizio del diritto di installazione di antenna ricetrasmittente sul terrazzo condominiale (manifestatosi attraverso il rifiuto opposto da alcuni condomini di consentire ai tecnici di accedere alla terrazza per riparare l\u2019antenna, nonch\u00e9 attraverso il rifiuto dell\u2019amministratore di consegnare le chiavi della porta di accesso ditale terrazza) non legittima l\u2019azione di reintegrazione, in quanto il predetto diritto non ha natura reale, ma personale, spettando a chiunque abiti nel condominio.<br><strong>* Pret. civ. Roma, ord. 13 luglio 1987, Ciocca e Soc. Road Runner c. Condominio Via De Saint Bon, 49 di Roma.<\/strong><\/p>\n<p>Con riguardo ad un edificio in condominio ancorch\u00e9 dotato di antenna televisiva centralizzata, n\u00e9 l\u2019assemblea dei condomini, n\u00e9 il regolamento da questa approvato possono vietare l\u2019installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalit\u00e0 di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all\u2019uso della copertura comune, incidendo sul diritto di propriet\u00e0 dello stesso.<br><strong>* Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7825, Del Degan c. Cond. Malbor. Ud.<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 1 lett. g), L. 28 dicembre 1993, n. 561, l\u2019esercizio senza autorizzazione di impianto radioelettrico ricetrasmittente, previsto dall\u2019art. 195 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non costituisce pi\u00f9 reato ed \u00e8 soggetto soltanto al pagamento di una sanzione amministrativa.<br><strong>* Cass. pen., sez. III, 5 aprile 1994, n. 3969 (ud. 16 maggio 1994), Cazzola.<\/strong><\/p>\n<p><strong>f) <\/strong>Sul balcone di un appartamento<\/p>\n<p>E&#8217; da ritenersi lecita l\u2019installazione sul balcone di un appartamento condominiale di una antenna televisiva trasmittente non diversa dalle comuni antenne riceventi, non potendo essere qualificati innovazioni gli atti di maggior utilizzazione della cosa comune che non importino alterazione o modificazione e non precludano agli altri condomini un uguale maggior uso.<br><strong>* Trib. civ. Roma, 27 ottobre 1980, Cond. via Govoni 1 c. Aladino S.p.a. e altro.<\/strong><\/p>\n<p><strong>g)<\/strong> Installazione su tetti di edifici<\/p>\n<p><\/p>\n<p>(Antenna direttiva tipo yagi 3,4,5,6 elementi montata su traliccio posto sul tetto di un edificio, n.d.r.) non costituisce trasformazione del territorio Comunale agli effetti delle leggi urbanistiche, le quali si riferiscono ad opere infisse al suolo o di sistemazione a scopo edificatorio del suolo stesso, e non necessita di autorizzazione o concessione edilizia piu&#8217; di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case&#8221;&#8230;omissis&#8230;&#8221;Va per contro osservato che l&#8217;autorizzazione all&#8217;installazione di stazioni radioelettriche ad uso privato &#8211; e della relativa antenna &#8211; compete all&#8217; Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, alla quale<strong> l&#8217;art. 397 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Marzo 1973 n. 156 <\/strong>riserva il potere di dettare, con decreto del Ministro le norme tecniche relative, cosicch\u00e9 anche per questo verso, risulta infondata la pretesa del Comune di sindacare in via di autorizzazione le dimensioni dell&#8217;antenna&#8221;<br>Questa sentenza ha fatto storia, rappresentando un solido punto di riferimento per molte successive sentenze di altre Corti. <br>Per esempio, il T.A.R. Piemonte, con <strong>sentenza n.5933 del 10-5-2000<\/strong>, ha ribadito che:<br>&#8220;l\u2019installazione di una antenna per radioamatore \u00e8 considerata dalla giurisprudenza un\u2019opera che non importa attivit\u00e0 di trasformazione del territorio, priva quindi di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l\u2019impianto ( Tar Piemonte 163 del 16-4-1993, C.d.S. V 642 del 15-12-1986; C.d.S. V 1283 del 7-9-1995). Nel caso di specie vi \u00e8 stata solo la posa del traliccio quale sostegno dell\u2019antenna; il traliccio non pu\u00f2 essere considerato un\u2019 opera di rilevanza edilizia.&#8221;Dello stesso parere il T.A.R. Puglia che, con sentenza <strong>n.912 del 15-6-1990 ha stabilito che:<\/strong><br>&#8220;l\u2019antenna di una stazione radioelettrica non comporta in nessun modo e in nessun caso trasformazione edilizia e\/o urbanistica del territorio comunale agli effetti delle vigenti leggi urbanistiche, le quali si riferiscono ad opere infisse al suolo o di sistemazione a scopo edificatorio del suolo stesso. L\u2019 installazione di tali antenne, con i relativi tralicci che fungono da sostegno non necessita pertanto di autorizzazione o concessione edilizia , al pari di quanto comunemente avviene per le antenne televisive poste sui tetti delle case o degli impianti installati da enti tipo ENEL, TELECOM ecc. ( in tal senso cfr. Cons. Stato , sez. V . 20.10.1988. n. 594 ). Al contrario, lo stesso Consiglio di Stato, V sezione, ha stabilito la necessit\u00e0 del titolo abilitativo alla installazione di un traliccio di supporto di antenne qualora esso sia ancorato direttamente al suolo. Infatti, con sentenza n.5253 del 5-10-2001, premettendo che:<br>&#8220;La costante giurisprudenza di questo Consiglio ha pi\u00f9 volte osservato che ai sensi <strong>dell&#8217;art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10<\/strong> \u00e8 soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attivit\u00e0 che comporti la trasformazione del territorio attraverso l&#8217;esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l&#8217;alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale (Sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1486; Sez. V, 23 gennaio 1991, n. 64; Sez. V, 21 ottobre 1985, n. 343).&#8221; <br>ha stabilito che:<br>&#8220;In particolare, poich\u00e9 il piano urbanistico quale strumento di pianificazione indica quali siano le consentite modificazioni del territorio, il richiamato art. 1 della legge n. 109 del 1977 richiede il rilascio della concessione edilizia (e dunque il necessario riscontro di conformit\u00e0) quando s&#8217;intenda realizzare un intervento sul territorio con la perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di opere in muratura (Sez. V, 1 marzo 1993, n. 319; Sez. V, 23 gennaio 1991; Sez. II, 2 maggio 1990, n. 1092\/89; Sez. II, 11 ottobre 1989, n. 1348\/88; Sez. V, 15 luglio 1983, n. 329), anche quando si tratti di una &#8220;antenna saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti&#8221; (Sez. V, 6 aprile 1998, n. 415). &#8220;Sembrerebbe, dunque, ormai consolidata la giurisprudenza che vuole non necessario alcun provvedimento autorizzativo emesso dalla P.A. per l&#8217;installazione di antenne radioamatoriali sopra i tetti delle case, mentre richiede tale provvedimento autorizzativo (permesso di costruire o D.I.A.) nel caso in cui il supporto delle antenne consista in un&#8217;opera pi\u00f9 importante da impiantare direttamente al suolo e che richieda lavori di movimento terra per scavi, plinti di fondazioni etc. E&#8217; facile rifiutare in ogni caso questa conclusione, rammentando che la nostra A.G. si estende anche alle antenne, senza le quali di fatto non potremmo svolgere alcun servizio per il quale siamo stati autorizzati. Ma, riacquistando pacatezza e ragionevolezza, dobbiamo riconoscere la cogenza dell&#8217;articolo n.17 dell&#8217;Allegato 26 del Codice delle Comunicazioni, accennato all&#8217;inizio di questo articolo, il quale ci impone il rispetto anche delle norme di carattere &#8220;urbanistico&#8221;. Quindi, in poche parole, siamo si autorizzati ad installare le antenne che riteniamo opportune, ma nel rispetto delle leggi oggi vigenti in merito.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b8bf94e e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"b8bf94e\" data-element_type=\"container\" data-settings=\"{&quot;content_width&quot;:&quot;full&quot;,&quot;container_type&quot;:&quot;flex&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2b787b0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2b787b0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<table width=\"949\" align=\"left\" bgcolor=\"#FFFFFF\"><tbody><tr><td width=\"1\">\u00a0<\/td><td valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFFCC\" width=\"432\"><p><strong>a) <\/strong>Inquinamento elettromagnetico (telefonia cellulare)<\/p><p>In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l\u2019attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere considerato prevalente l\u2019interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l\u2019installazione e l\u2019attivazione dell\u2019impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale).<br \/><strong>* Cons. Stato, sez. VI, ord. 25 marzo 1997, Soc. Omnitel c. Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n.184 in Roma e Codacons.<\/strong><\/p><p>L\u2019installazione di un ripetitore per telefonia cellulare su di un lastrico solare situato in un edificio condominiale non costituisce violazione dell\u2019art. 1122 c.c., in quanto:<br \/>a) non sussiste alcun riscontro scientifico della pericolosit\u00e0 di tale impianto per la salute dei condomini;<br \/><strong>b)<\/strong> la concessionaria del servizio di telefonia presenti all\u2019autorit\u00e0 competente un progetto che attesti come l\u2019impianto suddetto non arrechi danni alla statica dell\u2019edificio.<br \/><strong>* Trib. civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, Condominio di Via S. Francesco n. 8 in Piacenza c. Soc. Pronto Italia e Cella.<\/strong><\/p><p>In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l\u2019attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere considerato prevalente l\u2019interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l\u2019installazione e l\u2019attivazione dell\u2019impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale).<br \/><strong>* Tar Lazio, sez. I, ord. 18 dicembre 1996, n. 3806, Codacons e Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma c. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Soc. Omnitel.<\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"2\" bgcolor=\"#FFFFCC\">\u00a0<\/td><\/tr><tr><td>\u00a0<\/td><td valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFFCC\"><p><strong>b)<\/strong> Installazione<\/p><p>Il diritto all\u2019installazione di antenne ed accessori &#8211; sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo che come facolt\u00e0 compresa nel diritto primario all\u2019informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21, Cost.) &#8211; limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di propriet\u00e0 di colui che deve consentire l\u2019installazione su parte del proprio immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volont\u00e0 della maggioranza dei condomini) un\u2019antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un\u2019antenna autonoma, l\u2019assemblea dei condomini pu\u00f2 vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l\u2019uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti l\u2019installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso pu\u00f2 fare accertare il proprio diritto all\u2019installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall\u2019art. 1137 cod. civ. o, essendo stato presente all\u2019assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa.<br \/><strong>* Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1985, n. 5399, Acinapura c. Cond. via Colli.<\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"2\" bgcolor=\"#FFFFCC\">\u00a0<\/td><\/tr><tr><td height=\"2805\">\u00a0<\/td><td valign=\"top\"><p>L\u2019art. 1 della L. 6 maggio 1940, n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all\u2019installazione nella loro propriet\u00e0 di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servit\u00f9, ma si limita all\u2019attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all\u2019installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volont\u00e0 di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virt\u00f9 della detta norma, pu\u00f2 esercitarlo indipendentemente dalla qualit\u00e0 di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell\u2019installare un\u2019antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell\u2019edificio, legittimato all\u2019azione di risarcimento del danno proposta dal condominio \u00e9 il solo locatario e non anche il locatore-proprietario dell\u2019appartamento.<br \/><strong>* Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 1986, n. 1176, Cond. Pollaiuol. c. Parodi.<\/strong><\/p><p>Gli artt. 1 e 3 L. 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle antenne televisive e l\u2019art. 231 del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, stabilendo che i proprietari dell\u2019edificio non possono opporsi alla installazione esterna di antenne da parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi, attribuiscono al titolare dell\u2019utenza il diritto all\u2019installazione dell\u2019antenna sulla terrazza dell\u2019edificio, ferma restando la facolt\u00e0 del proprietario al libero uso di questa secondo la sua destinazione ancorch\u00e9 comporti la rimozione od il diverso collocamento dell\u2019antenna, che resta a carico del suo utente, all\u2019uopo preavvertito. Ne deriva che il proprietario della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti la rimozione dell\u2019antenna non pu\u00f2 essere condannato al ripristino nello stato preesistente, posto che spetta all\u2019utente provvedere a sua causa e spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell\u2019antenna.<br \/><strong>* Cass. civ., sez. Il, 24 marzo 1994, n. 2862.<\/strong><\/p><p>Il diritto riconosciuto dall\u2019art. 232, secondo comma, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ad ogni occupante, proprietario od inquilino, di unit\u00e0 immobiliari di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libert\u00e0, costituzionalmente garantita, all\u2019informazione e, pertanto, va ritenuto, per sua natura, insuscettibile di valutazione pecuniaria, con la conseguenza che le azioni ad esso relative rientrano fra quelle da considerarsi di valore indeterminabile, riservate alla competenza per valore del tribunale, a norma dell\u2019art. 9, secondo comma, c.p.c.<br \/><strong>* Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 1993, n. 1139, Carro L. c. Carro A.<\/strong><\/p><p>In tema di compossesso, ricorre l\u2019ipotesi dello spoglio quando l\u2019atto compiuto dal compossessore (preteso spoliatore abbia travalicato i limiti del compossesso impedendo o rendendo pi\u00f9 gravoso l\u2019uso paritario della res agli altri compossessori), ovvero abbia comportato l\u2019apprensione esclusiva del bene, con mutamento dell\u2019originario compossesso in possesso esclusivo, ne consegue che, con riguardo all\u2019utilizzazione del tetto di un immobile da parte di uno dei compossessori mediante l\u2019installazione di un\u2019antenna ricetrasmittente, la configurabilit\u00e0 di uno spoglio o di una turbativa del possesso nei confronti degli altri compossessori postula, necessariamente, l\u2019accertamento di un impedimento ad un analogo uso del bene comune da parte di costoro, conseguente allo specifico comportamento in concreto tenuto dal primo utilizzatore.<br \/><strong>* Cass. civ., sez. II, 5 giugno 1998, n. 5517, Obbialero c. Esposito<\/strong>.<\/p><p>Il diritto di installare l\u2019antenna televisiva comprende la facolt\u00e0 di compiere tutte le attivit\u00e0 necessarie per la messa in opera, ivi compreso il diritto di accedere temporaneamente attraverso la propriet\u00e0 aliena, e tale imposizione del limite al diritto di propriet\u00e0 \u00e8 da riconoscersi a favore non solo di chi \u00e8 titolare di un diritto di compropriet\u00e0 o di altri diritti reali sullo stabile, ma anche di chiunque vi abiti a qualunque titolo.<br \/><strong>* Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990.<\/strong><\/p><p>Il diritto di installazione di antenna non ha natura reale, ovvero non si configura come una speciale limitazione del diritto di propriet\u00e0, inquadrabile in un\u2019ipotesi di servit\u00f9 coattiva, ma personale, poich\u00e9 la norma che lo contempla prescinde, nell\u2019attribuirlo, dalla titolarit\u00e0 di un diritto di propriet\u00e0 o di un altro diritto reale sull\u2019appartamento ed ha la propria origine in un rapporto obbligatorio ex lege, onde lo stesso ha diretta rilevanza nei confronti del proprietario o del condominio e, come tale, \u00e8 da ritenersi azionabile dinanzi al giudice ordinario.<br \/><strong>* Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990.<\/strong><\/p><p>E&#8217; tutelabile ex art. 700 cod. proc. civ. il diritto dei condomini di un edificio di passare attraverso l\u2019appartamento di un altro condomino al fine di poter installare un\u2019antenna televisiva sul tetto dell\u2019edificio, purch\u00e9 non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di propriet\u00e0 di quest\u2019ultimo.<br \/><strong>* Pret. civ. Roma, ord. 16 dicembre 1989, Marras e altri c. Salata.<\/strong><\/p><p>Il diritto di installare un\u2019antenna TV spetta esclusivamente al condomino e all\u2019inquilino dello stabile interessato all\u2019installazione, ma non all\u2019utente che non abita in tale stabile. Appare quindi manifestamente infondata l\u2019eccezione di incostituzionalit\u00e0 dell\u2019art. 232 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, in violazione dell\u2019art. 21 Cost., non prevede la possibilit\u00e0 di installare antenne TV anche sui terrazzi degli stabili adiacenti a quello in cui abita l\u2019utente ove questi non capti sufficientemente i segnali televisivi con l\u2019antenna installata sul proprio stabile a causa della interclusione di quest\u2019ultimo tra edifici pi\u00f9 alti.<br \/><strong>* Corte app. civ. Lecce, 8 febbraio 1994.<\/strong><\/p><p>L\u2019installazione su di un lastrico solare di propriet\u00e0 di un condomino di un ripetitore per telefonia cellulare, con utilizzo delle cose comuni che consista esclusivamente nell\u2019ancoraggio dell\u2019impianto suddetto ai muri esterni, non configura alcuna violazione dell\u2019art. 1102 cc.<br \/><strong>* Trib civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, Condominio di Via S. Francesco n. 8 in Piacenza c. Soc. Omnitel Pronto Italia e Cella.<\/strong><\/p><p>L\u2019inquilino di un immobile condominiale ha un diritto personale e non reale, ai sensi dell\u2019art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1990, n. 233, di installare e mantenere qualsiasi tipo di antenna di ricezione televisiva sul terrazzo di copertura dello stabile (sia comune che di propriet\u00e0 esclusiva di alcuni condomini) e di compiere tutte le attivit\u00e0 necessarie alla sua messa in opera ed al suo funzionamento: tale diritto tutelabile in via cautelare col ricorso ex art. 700 c.p.c. compete, pertanto, in via autonoma ed immediata, anche al detentore qualificato (conduttore o comodatario) dell\u2019alloggio.<br \/><strong>* Trib. civ. Palermo, 13 maggio 1991.<\/strong><\/p><p>L\u2019art. 1 della L. 6 maggio 1940 n. 554 che sancisce il diritto del condomino ad installare un\u2019antenna sul terrazzo comune o di propriet\u00e0 altrui si applica anche all\u2019esercizio di attivit\u00e0 radiofonica in una unit\u00e0 immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta attivit\u00e0, anche se svolta da privati, non solo \u00e8 espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma \u00e8 altres\u00ec strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite \u00e8 che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della propriet\u00e0 secondo la sua destinazione n\u00e9 arrecare danni alla propriet\u00e0 medesima od a terzi.<br \/><strong>* Trib. civ. Latina, 16 novembre 1992.<\/strong><\/p><p>Il diritto all\u2019installazione di una antenna parabolica sul lastrico solare condominiale non va riferito al parametro dei diritti reali su cosa altrui, ma costituisce una facolt\u00e0 compresa nell\u2019amplissimo diritto primario alla libera manifestazione del pensiero ed \u00e8, pertanto, soggetto alla tutela prevista dall\u2019art. 700 cod. proc. civ.<br \/><strong>* Pret. civ. Manfredonia, 4 maggio 1989, n. 16, Agenzia Ippica c. Condominio Palazzo di Largo San Francesco nn. 21\/42 di Manfredonia<\/strong><\/p><p><strong>c) <\/strong>Manutenzione<\/p><p>Il difetto di manutenzione dell\u2019antenna televisiva \u00e8 suscettibile di creare pericolo nella statica dell\u2019antenna medesima, pregiudicando la ricezione e compromettendo il diritto all\u2019informazione televisiva per cui \u00e8 legittima la richiesta di tutela in via d\u2019urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., da parte del locatore che sia impedito alla manutenzione predetta dal conduttore.<br \/><strong>* Pret. civ. Roma, sez. I, decr. 13 giugno 1983, Durante ed altri c. Gay e altro.<\/strong><\/p><p>La ristrutturazione dell\u2019antenna centralizzata televisiva gi\u00e0 esistente, comportante lo smantellamento delle strutture preesistenti allo scopo di ampliare la gamma dei programmi da ricevere, non costituisce innovazione.<br \/><strong>* Trib. civ. Genova, 18 giugno 1988, n. 1850.<\/strong><\/p><p>Il passaggio di un radioamatore e del personale tecnico da questi incaricato attraverso l\u2019abitazione di un condomino, al fine di eseguire dalle finestre di esso interventi di riparazione o manutenzione di cavi di collegamento ad una antenna installata sul tetto dell\u2019edificio condominiale, con sacrificio della libert\u00e0 di domicilio, non \u00e8 consentito dagli artt. 397 e 232 comma 4, del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, interpretati in modo conforme alla Costituzione, quando gli interventi stessi siano possibili in altro modo, ancorch\u00e9 pi\u00f9 costoso.<br \/><strong>* Corte app. civ. Milano, 30 giugno 1995.<\/strong><\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autore Ing. Arturo d&#8217;Aprile &#8211; IK7JWY Antenne Condominiali e Sentenze a) Inquinamento elettromagnetico (telefonia cellulare);b) Installazione;c) Manutenzione;d) Ponte radio;e) Ricetrasmittenti;f) Sul balcone di un appartamento.g) Installazione su tetti di edifici h) COMUNE CONTRO RADIOAMATORE Installazione antenna per radioamatore non e&#8217; soggetta a concessione edilizia TAR Piemonte sentenza 21\/12\/2002 n. 2156 L&#8217;installazione di una antenna per [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"class_list":["post-814","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.it9nov.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/814","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.it9nov.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.it9nov.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.it9nov.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.it9nov.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=814"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/www.it9nov.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/814\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":863,"href":"https:\/\/www.it9nov.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/814\/revisions\/863"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.it9nov.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=814"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}