Antenne Condominiali e Sentenze

Autore Ing. Arturo d'Aprile - IK7JWY

Condominio

Antenne Condominiali e Sentenze

a) Inquinamento elettromagnetico (telefonia cellulare);
b) Installazione;
c) Manutenzione;
d) Ponte radio;
e) Ricetrasmittenti;
f) Sul balcone di un appartamento.
g) Installazione su tetti di edifici


h) COMUNE CONTRO RADIOAMATORE

Installazione antenna per radioamatore non e’ soggetta a concessione edilizia

TAR Piemonte sentenza 21/12/2002 n. 2156

L’installazione di una antenna per radioamatore costituisce un’opera che non importa attività di trasformazione del territorio ed è priva quindi di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l’impianto.
E’ questo il principio enunciato dal Tar Piemonte che ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro l’ordinanza del Comune che gli aveva ordinato la demolizione dell’antenna e del traliccio per stazione di radioamatore. – In tal senso anche C.d.S. V 642 del 15-12-1986, Tar Piemonte 163 del 16-4-1993, C.d.S. V 1283 del 7-9-1995 e Tar Piemonte sez. I 10.05.2000 n° 5933 –

Le antenne nel condominio

Gli articoli 232 e 397 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni) regolano l’installazioni di antenne nel condominio e sostituiscono in parte la legge 6 maggio 1940, n. 554 (“Disciplina dell’uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche”).

D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Art. 232. Limitazioni legali

  1. Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove nonsiano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
  2. Il proprietario o il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
  3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
  4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
  5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

Art. 397 – Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione

  1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso.
  2. Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
  3. Si applicano all’installazione delle antenne l’art. 232, nonché il secondo comma dell’art. 237.
  4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
  5. Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettriciad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un’equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall’Autorità giudiziaria.

d) Ponte radio

In materia di radiodiffusione, il reato di cui all’art. 195, secondo comma, D.P.R. n. 156/1973, che si riferisce soltanto all’installazione o all’esercizio senza concessione di un impianto, non è configurabile in relazione all’installazione di un semplice “ponte radio”, che non può certamente considerarsi autonomo impianto di radiodiffusione, essendo un semplice “collegamento di telecomunicazione” per migliorare il segnale in un determinato bacino di utenza.
* Cass. pen., sez. III, 19 maggio 1997, n. 1653 (cc. 10 aprile 1997), Calcante.

e) Ricetrasmittenti

Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un’antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in un’apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un’espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della legge 6 maggio 1940 n. 554 e del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell’installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall’art. 21 della Costituzione, e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell’analogo caso delle antenne da radioamatore.
* Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 1983, n. 7418, Rudelli c. Cerina

Il titolare del diritto di installazione di un’antenna ricetrasmittente può legittimamente rinunciare a determinate modalità di esercizio di tale diritto. Per essere valida, la suddetta rinuncia deve essere manifestazione di una libera e cosciente determinazione della volontà di disporre del proprio diritto, nonché risultare da espressioni incontrovertibili rivelatrici di un intento chiaro in tal senso. (Fattispecie in ordine a clausole, contenute in un contratto di locazione, relative alle modalità di uso di un’antenna radioamatoriale installata sul tetto dell’immobile locato).
* Trib. civ. Milano, 15 dicembre 1997, Sfreddo e. Campeotto.

L’impedimento all’esercizio del diritto di installazione di antenna ricetrasmittente sul terrazzo condominiale (manifestatosi attraverso il rifiuto opposto da alcuni condomini di consentire ai tecnici di accedere alla terrazza per riparare l’antenna, nonché attraverso il rifiuto dell’amministratore di consegnare le chiavi della porta di accesso ditale terrazza) non legittima l’azione di reintegrazione, in quanto il predetto diritto non ha natura reale, ma personale, spettando a chiunque abiti nel condominio.
* Pret. civ. Roma, ord. 13 luglio 1987, Ciocca e Soc. Road Runner c. Condominio Via De Saint Bon, 49 di Roma.

Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata, né l’assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso.
* Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7825, Del Degan c. Cond. Malbor. Ud.

Ai sensi dell’art. 1 lett. g), L. 28 dicembre 1993, n. 561, l’esercizio senza autorizzazione di impianto radioelettrico ricetrasmittente, previsto dall’art. 195 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non costituisce più reato ed è soggetto soltanto al pagamento di una sanzione amministrativa.
* Cass. pen., sez. III, 5 aprile 1994, n. 3969 (ud. 16 maggio 1994), Cazzola.

f) Sul balcone di un appartamento

E’ da ritenersi lecita l’installazione sul balcone di un appartamento condominiale di una antenna televisiva trasmittente non diversa dalle comuni antenne riceventi, non potendo essere qualificati innovazioni gli atti di maggior utilizzazione della cosa comune che non importino alterazione o modificazione e non precludano agli altri condomini un uguale maggior uso.
* Trib. civ. Roma, 27 ottobre 1980, Cond. via Govoni 1 c. Aladino S.p.a. e altro.

g) Installazione su tetti di edifici

(Antenna direttiva tipo yagi 3,4,5,6 elementi montata su traliccio posto sul tetto di un edificio, n.d.r.) non costituisce trasformazione del territorio Comunale agli effetti delle leggi urbanistiche, le quali si riferiscono ad opere infisse al suolo o di sistemazione a scopo edificatorio del suolo stesso, e non necessita di autorizzazione o concessione edilizia piu’ di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case”…omissis…”Va per contro osservato che l’autorizzazione all’installazione di stazioni radioelettriche ad uso privato – e della relativa antenna – compete all’ Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, alla quale l’art. 397 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Marzo 1973 n. 156 riserva il potere di dettare, con decreto del Ministro le norme tecniche relative, cosicché anche per questo verso, risulta infondata la pretesa del Comune di sindacare in via di autorizzazione le dimensioni dell’antenna”
Questa sentenza ha fatto storia, rappresentando un solido punto di riferimento per molte successive sentenze di altre Corti.
Per esempio, il T.A.R. Piemonte, con sentenza n.5933 del 10-5-2000, ha ribadito che:
“l’installazione di una antenna per radioamatore è considerata dalla giurisprudenza un’opera che non importa attività di trasformazione del territorio, priva quindi di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l’impianto ( Tar Piemonte 163 del 16-4-1993, C.d.S. V 642 del 15-12-1986; C.d.S. V 1283 del 7-9-1995). Nel caso di specie vi è stata solo la posa del traliccio quale sostegno dell’antenna; il traliccio non può essere considerato un’ opera di rilevanza edilizia.”Dello stesso parere il T.A.R. Puglia che, con sentenza n.912 del 15-6-1990 ha stabilito che:
“l’antenna di una stazione radioelettrica non comporta in nessun modo e in nessun caso trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio comunale agli effetti delle vigenti leggi urbanistiche, le quali si riferiscono ad opere infisse al suolo o di sistemazione a scopo edificatorio del suolo stesso. L’ installazione di tali antenne, con i relativi tralicci che fungono da sostegno non necessita pertanto di autorizzazione o concessione edilizia , al pari di quanto comunemente avviene per le antenne televisive poste sui tetti delle case o degli impianti installati da enti tipo ENEL, TELECOM ecc. ( in tal senso cfr. Cons. Stato , sez. V . 20.10.1988. n. 594 ). Al contrario, lo stesso Consiglio di Stato, V sezione, ha stabilito la necessità del titolo abilitativo alla installazione di un traliccio di supporto di antenne qualora esso sia ancorato direttamente al suolo. Infatti, con sentenza n.5253 del 5-10-2001, premettendo che:
“La costante giurisprudenza di questo Consiglio ha più volte osservato che ai sensi dell’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l’esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l’alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale (Sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1486; Sez. V, 23 gennaio 1991, n. 64; Sez. V, 21 ottobre 1985, n. 343).”
ha stabilito che:
“In particolare, poiché il piano urbanistico quale strumento di pianificazione indica quali siano le consentite modificazioni del territorio, il richiamato art. 1 della legge n. 109 del 1977 richiede il rilascio della concessione edilizia (e dunque il necessario riscontro di conformità) quando s’intenda realizzare un intervento sul territorio con la perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di opere in muratura (Sez. V, 1 marzo 1993, n. 319; Sez. V, 23 gennaio 1991; Sez. II, 2 maggio 1990, n. 1092/89; Sez. II, 11 ottobre 1989, n. 1348/88; Sez. V, 15 luglio 1983, n. 329), anche quando si tratti di una “antenna saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti” (Sez. V, 6 aprile 1998, n. 415). “Sembrerebbe, dunque, ormai consolidata la giurisprudenza che vuole non necessario alcun provvedimento autorizzativo emesso dalla P.A. per l’installazione di antenne radioamatoriali sopra i tetti delle case, mentre richiede tale provvedimento autorizzativo (permesso di costruire o D.I.A.) nel caso in cui il supporto delle antenne consista in un’opera più importante da impiantare direttamente al suolo e che richieda lavori di movimento terra per scavi, plinti di fondazioni etc. E’ facile rifiutare in ogni caso questa conclusione, rammentando che la nostra A.G. si estende anche alle antenne, senza le quali di fatto non potremmo svolgere alcun servizio per il quale siamo stati autorizzati. Ma, riacquistando pacatezza e ragionevolezza, dobbiamo riconoscere la cogenza dell’articolo n.17 dell’Allegato 26 del Codice delle Comunicazioni, accennato all’inizio di questo articolo, il quale ci impone il rispetto anche delle norme di carattere “urbanistico”. Quindi, in poche parole, siamo si autorizzati ad installare le antenne che riteniamo opportune, ma nel rispetto delle leggi oggi vigenti in merito.

 

a) Inquinamento elettromagnetico (telefonia cellulare)

In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l’attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere considerato prevalente l’interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l’installazione e l’attivazione dell’impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale).
* Cons. Stato, sez. VI, ord. 25 marzo 1997, Soc. Omnitel c. Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n.184 in Roma e Codacons.

L’installazione di un ripetitore per telefonia cellulare su di un lastrico solare situato in un edificio condominiale non costituisce violazione dell’art. 1122 c.c., in quanto:
a) non sussiste alcun riscontro scientifico della pericolosità di tale impianto per la salute dei condomini;
b) la concessionaria del servizio di telefonia presenti all’autorità competente un progetto che attesti come l’impianto suddetto non arrechi danni alla statica dell’edificio.
* Trib. civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, Condominio di Via S. Francesco n. 8 in Piacenza c. Soc. Pronto Italia e Cella.

In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l’attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere considerato prevalente l’interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l’installazione e l’attivazione dell’impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale).
* Tar Lazio, sez. I, ord. 18 dicembre 1996, n. 3806, Codacons e Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma c. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Soc. Omnitel.

 
 

b) Installazione

Il diritto all’installazione di antenne ed accessori – sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo che come facoltà compresa nel diritto primario all’informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21, Cost.) – limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà della maggioranza dei condomini) un’antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un’antenna autonoma, l’assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l’uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti l’installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può fare accertare il proprio diritto all’installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall’art. 1137 cod. civ. o, essendo stato presente all’assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa.
* Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1985, n. 5399, Acinapura c. Cond. via Colli.

 
 

L’art. 1 della L. 6 maggio 1940, n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all’installazione nella loro proprietà di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitù, ma si limita all’attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all’installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell’installare un’antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell’edificio, legittimato all’azione di risarcimento del danno proposta dal condominio é il solo locatario e non anche il locatore-proprietario dell’appartamento.
* Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 1986, n. 1176, Cond. Pollaiuol. c. Parodi.

Gli artt. 1 e 3 L. 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle antenne televisive e l’art. 231 del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, stabilendo che i proprietari dell’edificio non possono opporsi alla installazione esterna di antenne da parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi, attribuiscono al titolare dell’utenza il diritto all’installazione dell’antenna sulla terrazza dell’edificio, ferma restando la facoltà del proprietario al libero uso di questa secondo la sua destinazione ancorché comporti la rimozione od il diverso collocamento dell’antenna, che resta a carico del suo utente, all’uopo preavvertito. Ne deriva che il proprietario della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti la rimozione dell’antenna non può essere condannato al ripristino nello stato preesistente, posto che spetta all’utente provvedere a sua causa e spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell’antenna.
* Cass. civ., sez. Il, 24 marzo 1994, n. 2862.

Il diritto riconosciuto dall’art. 232, secondo comma, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ad ogni occupante, proprietario od inquilino, di unità immobiliari di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all’informazione e, pertanto, va ritenuto, per sua natura, insuscettibile di valutazione pecuniaria, con la conseguenza che le azioni ad esso relative rientrano fra quelle da considerarsi di valore indeterminabile, riservate alla competenza per valore del tribunale, a norma dell’art. 9, secondo comma, c.p.c.
* Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 1993, n. 1139, Carro L. c. Carro A.

In tema di compossesso, ricorre l’ipotesi dello spoglio quando l’atto compiuto dal compossessore (preteso spoliatore abbia travalicato i limiti del compossesso impedendo o rendendo più gravoso l’uso paritario della res agli altri compossessori), ovvero abbia comportato l’apprensione esclusiva del bene, con mutamento dell’originario compossesso in possesso esclusivo, ne consegue che, con riguardo all’utilizzazione del tetto di un immobile da parte di uno dei compossessori mediante l’installazione di un’antenna ricetrasmittente, la configurabilità di uno spoglio o di una turbativa del possesso nei confronti degli altri compossessori postula, necessariamente, l’accertamento di un impedimento ad un analogo uso del bene comune da parte di costoro, conseguente allo specifico comportamento in concreto tenuto dal primo utilizzatore.
* Cass. civ., sez. II, 5 giugno 1998, n. 5517, Obbialero c. Esposito.

Il diritto di installare l’antenna televisiva comprende la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per la messa in opera, ivi compreso il diritto di accedere temporaneamente attraverso la proprietà aliena, e tale imposizione del limite al diritto di proprietà è da riconoscersi a favore non solo di chi è titolare di un diritto di comproprietà o di altri diritti reali sullo stabile, ma anche di chiunque vi abiti a qualunque titolo.
* Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990.

Il diritto di installazione di antenna non ha natura reale, ovvero non si configura come una speciale limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile in un’ipotesi di servitù coattiva, ma personale, poiché la norma che lo contempla prescinde, nell’attribuirlo, dalla titolarità di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’appartamento ed ha la propria origine in un rapporto obbligatorio ex lege, onde lo stesso ha diretta rilevanza nei confronti del proprietario o del condominio e, come tale, è da ritenersi azionabile dinanzi al giudice ordinario.
* Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990.

E’ tutelabile ex art. 700 cod. proc. civ. il diritto dei condomini di un edificio di passare attraverso l’appartamento di un altro condomino al fine di poter installare un’antenna televisiva sul tetto dell’edificio, purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di proprietà di quest’ultimo.
* Pret. civ. Roma, ord. 16 dicembre 1989, Marras e altri c. Salata.

Il diritto di installare un’antenna TV spetta esclusivamente al condomino e all’inquilino dello stabile interessato all’installazione, ma non all’utente che non abita in tale stabile. Appare quindi manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 232 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, in violazione dell’art. 21 Cost., non prevede la possibilità di installare antenne TV anche sui terrazzi degli stabili adiacenti a quello in cui abita l’utente ove questi non capti sufficientemente i segnali televisivi con l’antenna installata sul proprio stabile a causa della interclusione di quest’ultimo tra edifici più alti.
* Corte app. civ. Lecce, 8 febbraio 1994.

L’installazione su di un lastrico solare di proprietà di un condomino di un ripetitore per telefonia cellulare, con utilizzo delle cose comuni che consista esclusivamente nell’ancoraggio dell’impianto suddetto ai muri esterni, non configura alcuna violazione dell’art. 1102 cc.
* Trib civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, Condominio di Via S. Francesco n. 8 in Piacenza c. Soc. Omnitel Pronto Italia e Cella.

L’inquilino di un immobile condominiale ha un diritto personale e non reale, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1990, n. 233, di installare e mantenere qualsiasi tipo di antenna di ricezione televisiva sul terrazzo di copertura dello stabile (sia comune che di proprietà esclusiva di alcuni condomini) e di compiere tutte le attività necessarie alla sua messa in opera ed al suo funzionamento: tale diritto tutelabile in via cautelare col ricorso ex art. 700 c.p.c. compete, pertanto, in via autonoma ed immediata, anche al detentore qualificato (conduttore o comodatario) dell’alloggio.
* Trib. civ. Palermo, 13 maggio 1991.

L’art. 1 della L. 6 maggio 1940 n. 554 che sancisce il diritto del condomino ad installare un’antenna sul terrazzo comune o di proprietà altrui si applica anche all’esercizio di attività radiofonica in una unità immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta attività, anche se svolta da privati, non solo è espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è altresì strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite è che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi.
* Trib. civ. Latina, 16 novembre 1992.

Il diritto all’installazione di una antenna parabolica sul lastrico solare condominiale non va riferito al parametro dei diritti reali su cosa altrui, ma costituisce una facoltà compresa nell’amplissimo diritto primario alla libera manifestazione del pensiero ed è, pertanto, soggetto alla tutela prevista dall’art. 700 cod. proc. civ.
* Pret. civ. Manfredonia, 4 maggio 1989, n. 16, Agenzia Ippica c. Condominio Palazzo di Largo San Francesco nn. 21/42 di Manfredonia

c) Manutenzione

Il difetto di manutenzione dell’antenna televisiva è suscettibile di creare pericolo nella statica dell’antenna medesima, pregiudicando la ricezione e compromettendo il diritto all’informazione televisiva per cui è legittima la richiesta di tutela in via d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., da parte del locatore che sia impedito alla manutenzione predetta dal conduttore.
* Pret. civ. Roma, sez. I, decr. 13 giugno 1983, Durante ed altri c. Gay e altro.

La ristrutturazione dell’antenna centralizzata televisiva già esistente, comportante lo smantellamento delle strutture preesistenti allo scopo di ampliare la gamma dei programmi da ricevere, non costituisce innovazione.
* Trib. civ. Genova, 18 giugno 1988, n. 1850.

Il passaggio di un radioamatore e del personale tecnico da questi incaricato attraverso l’abitazione di un condomino, al fine di eseguire dalle finestre di esso interventi di riparazione o manutenzione di cavi di collegamento ad una antenna installata sul tetto dell’edificio condominiale, con sacrificio della libertà di domicilio, non è consentito dagli artt. 397 e 232 comma 4, del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, interpretati in modo conforme alla Costituzione, quando gli interventi stessi siano possibili in altro modo, ancorché più costoso.
* Corte app. civ. Milano, 30 giugno 1995.

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